Statuto. Art. 23 – Revisore unico e Collegio dei revisori
Il controllo sulla gestione finanziaria e contabile della Associazione può essere affidato a un Revisore unico oppure a un Collegio dei Revisori.
Il Revisore unico è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, uno nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, uno nominato dall’Assemblea da scegliere tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali e uno nominato dall’Assemblea da scegliere tra i soci, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il membro nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali assume le funzioni di Presidente del Collegio.
L’organo di controllo vigila sulla gestione economica e finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, esamina le proposte di bilancio consuntivo. Al termine di ogni anno presenta una relazione scritta all’Assemblea, in ordine all’attività svolta e alle osservazioni in merito al bilancio consuntivo.
La SIGE ha affidato il controllo sulla gestione finanziaria e contabile a un Revisore unico.
Statuto. Art. 24 - Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall’Assemblea nell’ambito dei soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Ai Probiviri è demandato dal Consiglio Direttivo l’esame e il giudizio di eventuali atti e comportamenti lesivi della dignità della Associazione, dei suoi organi, delle sue istituzioni interne e dei singoli soci, compiuti da uno o più soci.
Al termine del giudizio, i Probiviri possono proporre, senza alcun obbligo a carico dell’organo competente, le seguenti sanzioni: censura, sospensione ed esclusione.
La censura compete al Presidente e la sospensione compete al Consiglio Direttivo.
L’esclusione deve essere sottoposta all’Assemblea e da questa approvata.